Investimenti nel settore della nautica: chiarimenti dal Fisco


L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 21 settembre 2022 n. 32 ha fornito chiarimenti in relazione agli investimenti effettuati dai soggetti operanti nel settore della nautica da diporto ai fini della disciplina contenuta nell’art. 1, co. 98, L. n. 208/2015, come da ultimo modificato dall’art. 1, co. 175, L. n. 234/2021.

L’agevolazione in esame consiste in un credito di imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2022, effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.


L’art. 1, co. 107, L. n. 208/2015 prevede che l’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107, 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE.


Il credito d’imposta è, inoltre, riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016.


Pertanto, in sede di applicazione, l’agevolazione deve osservare le regole unionali in materia di aiuti di Stato.


Al riguardo, per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.


L’art. 1, co. 175, L. n. 234/2021 ha riformulato il co. 98 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, adeguando il perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per l’anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.


Nessun intervento, invece, è stato operato con riguardo alla misura del citato credito che, pertanto, resta quella prevista nella previgente Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.


La disciplina qui in esame trova inoltre applicazione con riferimento agli investimenti agevolabili effettuati:


– nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016;


– nelle zone economiche speciali (ZES), con un limite di investimento, per ciascun progetto, di 100 milioni di euro.


Ai fini della fruizione del credito, è necessario compilare e inoltrare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno (modello CIM17) nella quale è esposta, tra l’altro, la cadenza temporale dell’investimento programmato, con indicazione, per gli anni in cui l’agevolazione risulta vigente, anche delle somme investite e del relativo credito di imposta.


l’Agenzia delle entrate verifica esclusivamente la correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità.


In esito ai predetti controlli, qualora non sussistano motivi ostativi, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.


Queste attività non pregiudicano né inibiscono le successive ed eventuali attività di controllo sostanziale nelle opportune sedi.